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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4-quinquies.03. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
4-quinquies.03.

  Dopo l'articolo 4-quinquies, inserire il seguente:

Art. 4-sexies.
(Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore dell'economia circolare)

  1. A decorrere dal 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato «Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo per l'economia circolare» con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022 finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei seguenti ambiti:
   a) processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, e processi produttivi che comportano una riduzione dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
   b) miglioramento della qualità delle cosiddette materie prime secondarie;
   c) aumento del riciclaggio e della biodegradabilità della plastica, riducendo la presenza di sostanze pericolose;
   d) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero;
   e) sviluppo di processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca negli ambiti dell'economia circolare;
   f) incentivazione delle imprese nella ricerca, nelle tecnologie e soluzioni innovative volte a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sono cumulabili con quelle già previsti dalla vigente normativa in materia, e possono beneficiare della quota di cofinanziamento per i programmi comunitari HORIZON 2020 e LIFE.
  4. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2019-2021, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di investimento sostenute e documentate. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 50.000 per ciascun beneficiario, nel limite di quattro milioni annui.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 4, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 6 le 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede per ciascun anno del triennio 2020-2022, mediante riduzione di 100 milioni annui, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.