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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4-quinquies.01. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
4-quinquies.01.

  Dopo l'articolo 4-quinquies, inserire il seguente:

Art. 4-sexies.
(Misure per favorire la realizzazione di una rete impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi)

  1. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dei dati comunicati dalle regioni in collaborazione con l'Ispra e le Agenzie regionali per l'ambiente, provvede ad effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il pretrattamento, recupero della frazione organica, degli imballaggi e per il recupero energetico dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi, esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione, nonché il reale fabbisogno impiantistico ai fini della corretta gestione dei medesimi rifiuti volto e finalizzato a garantire il rispetto degli obiettivi dell'Unione europea di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti, nonché una sostanziale autosufficienza territoriale nella gestione e nel trattamento dei medesimi. Il fabbisogno residuo necessario è comunicato dalle regioni sulla base dei rispettivi Piani regionali sui rifiuti e dei dati Ispra. La ricognizione di cui al presente comma deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Con riguardo agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi, necessari a coprire il fabbisogno residuo in considerazione e nel rispetto degli obiettivi UE di riciclaggio dei rifiuti urbani, nonché agli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, la ricognizione di cui al comma 1 è finalizzata a verificare la validità del fabbisogno dei suddetti impianti come individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2016, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016. Qualora necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede ad aggiornare i suddetti DPCM.
  3. Sulla base dei risultati delle verifiche sull'offerta impiantistica regionale di cui ai commi precedenti, qualora si ravvisino reali criticità e una sensibile carenza delle infrastrutture impiantistiche necessarie al raggiungimento degli suddetti obiettivi UE, e al fine di accelerare l'effettiva realizzazione – tenendo conto delle migliori tecniche disponibili – degli impianti necessari, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono nominati, laddove necessario, uno o più commissari straordinari nel numero massimo di cinque, ciascuno competente per le regioni del Nord, del Centro, del Sud, e uno ciascuno per la regione Sardegna e la regione Sicilia, al fine di garantire la necessaria programmazione, gestione e realizzazione, in tempi certi, degli interventi di adeguamento impiantistico, nel rispetto del principio di prossimità.
  4. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi, e può essere prorogata o rinnovata per un triennio dalla prima nomina.
  5. Con i decreti di cui al comma 3, sono stabilite le modalità, la struttura e il compenso da attribuire ai Commissari, i cui oneri sono a valere sulle risorse di cui all'articolo 5.
  6. Il Commissario straordinario, nel rispetto del principio di leale collaborazione con il presidente della regione interessata, adotta tutte le iniziative volte alla realizzazione dei necessari impianti di cui al comma 1, e può operare in deroga alle disposizioni vigenti relative ai termini di conclusione dei procedimenti e delle autorizzazioni, ma comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di autorizzazioni ambientali e delle previsioni di cui al decreto legislativo 152 del 2006.
  7. Il Commissario convoca una Conferenza di servizi con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di ottenere gli atti di intesa. La durata della Conferenza non può superare il termine di sessanta giorni dalla sua indizione, e qualora alla scadenza del termine predetto la medesima Conferenza non raggiunga un accordo, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.
  8. Ai fini della definizione dell’iter procedurale tecnico-amministrativo volto alla realizzazione dei medesimi impianti, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1 e delle effettive esigenze delle regioni, il Commissario promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'individuazione di idonei soggetti pubblici, privati o misti, dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, necessari per l'affidamento dell'opera, nel rispetto della normativa in materia di antimafia e la relativa disciplina sulle interdittive.
  9. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e modalità per l'eventuale revoca dei benefici e il recupero di somme indebitamente percepite dal soggetto.
  10. A tutti gli impianti di gestione dei rifiuti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni e i termini ridotti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree, di cui al comma 8, articolo 35, del decreto-legge 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  11. Quale contributo dello Stato al miglioramento e al riequilibrio territoriale dell'offerta impiantistica di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2019 e 300 milioni annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  12. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri di assegnazione, e le modalità di ripartizione e le priorità di accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 10, nonché la quota di partecipazione a carico degli enti territoriali.
  13. Le risorse del Fondo di cui al comma 10, sono volte a cofinanziare gli investimenti diretti degli enti territoriali per realizzare o implementare le infrastrutture ambientali di cui al presente articolo, nonché a sostenere gli enti territoriali nell'individuazione e applicazione di idonei contributi e strumenti, anche fiscali, volti a favorire e agevolare il coinvolgimento di capitale privato nella realizzazione e gestione delle medesime infrastrutture.
  14. Gli incentivi e le agevolazioni di cui ai precedenti commi, sono cumulabili con quelli già previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.
  15. Le spese effettuate dalle regioni per gli investimenti di cui al presente articolo, sono escluse dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità di cui all'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  16. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.