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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4-quater.01. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
4-quater.01.

  Dopo l'articolo 4-quater, inserire il seguente:

Art. 4-quater.1.
(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
  3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.
  4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefìci della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impattò economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
   a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.