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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4-bis.01. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
4-bis.01.

  Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

Art. 4-bis.1.
(Manutenzione straordinaria degli alvei dei fiumi e dei torrenti)

  1. Gli interventi autorizzati ai sensi del presente articolo sono quelli di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:
   a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;
   b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;
   c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

  2. In via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi definiti ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.
  4. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo.
  5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie devono essere resi entro dieci giorni dalla richiesta del presidente della regione. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.
  6. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito internet istituzionale della regione.
  7. La regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993. n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.
  9. Eventuali spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.