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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.05. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
3.05.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi per la manutenzione straordinaria del verde pubblico)

  1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati alla manutenzione straordinaria del verde pubblico da parte dei comuni.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 10 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:
   a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 10.000,00;
   b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 14.000,00;
   c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 18.000,00;
   d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 26.000,00;
   e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 34.000,00;
   f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 42.000,00;
   g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00.

  Entro il 1o febbraio 2020, il Ministero dell'interno da comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

  3. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
  5. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 7, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  6. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 4 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 4, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.
  7. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 6 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo manutenzione straordinaria verde pubblico».
  8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 7.
  9. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.