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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.21. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
2.21.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020». Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturati di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.