Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2.1. Allo scopo di limitare le emissioni di CO2 da traffico e la produzione di polveri sottili, con riferimento agli impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, alimentati a biomassa, gli incentivi previsti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativi ai nuovi impianti, spettano esclusivamente agli impianti che ricevono biomassa proveniente dalla regione ove è localizzato l'impianto e dalle regioni confinanti.