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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.06. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
1.06.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.1.
(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
  «Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi sugli impianti idroelettrici esistenti o autorizzati, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali, che consistono nel rinnovamento degli impianti esistenti, che consentono sia l'incremento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che l'ottimizzazione dell'efficienza e della gestione dei servizi e delle risorse locali, come il rifacimento totale e parziale, la riattivazione, l'integrale ricostruzione e potenziamento di impianti già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, modifiche al layout impianto o modifiche alle soluzioni tecnologiche utilizzate. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata, nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.».