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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-ter.01. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
1-ter.01.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire i seguenti:

«Art. 1-quater.
(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

  1. Al fine di sviluppare la cultura ambientale negli studenti, nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto l'insegnamento dell'educazione ambientale nell'attività didattica delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.
  2. Lo studio dell'educazione ambientale, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisisce consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, con l'obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, sulla base dei princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

Art. 1-quinquies.
(Disciplina dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

  1. L'insegnamento dell'educazione ambientale è parte integrante dei programmi e costituisce materia obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.
  2. L'insegnamento dell'educazione ambientale è articolato su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze di ognuno.
  3. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza del patrimonio naturale e paesaggistico.
  4. L'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai princìpi della legalità, della solidarietà e del rispetto della natura, accrescendo la loro partecipazione alla tutela e alla valorizzazione della cosa pubblica.

Art. 1-sexies.
(Formazione dei docenti abilitati all'insegnamento dell'educazione ambientale)

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione ambientale e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.
  2. Per la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce la didattica dell'educazione ambientale nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, in conformità alle finalità di cui agli articoli 1-quater e 1-quinquies.

Art. 1-septies.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-octies.
(Norme transitorie)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-ter.1 a 1-ter.4, si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.».