stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.17. in Assemblea riferita al C. 2238-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/05/2022  [ apri ]
1.17.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 57 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».