Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica)
1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse.