Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».