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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.03. in Assemblea riferita al C. 2238-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/05/2022  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

  1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».