Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 59 della Costituzione è aggiunto il seguente:
Art. 59-bis.
1. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e con votazione a scrutinio palese.
2. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano a decorrere dal procedimento di elezione delle Camere della seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate.