Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Senatori a vita)
1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere infine il seguente periodo: «In caso di decesso o rinuncia di un senatore a vita, il Presidente della Repubblica in carica non può procedere alla nomina di un sostituto per il posto rimasto vacante».