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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.1.  nelle commissioni riunite VII-XI in sede referente riferita al C. 2222

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2019  [ apri ]
6.1.
approvato

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Al fine di dare omogenea attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, in coerenza con la Carta europea dei ricercatori, e tutelare l'esperienza professionale maturata negli enti pubblici di ricerca, al personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al personale di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che presta la propria attività temporanea negli enti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono garantite condizioni retributive, professionali, ambientali, coerenti con quelle previste per le figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che svolgono analoghe attività. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere definite, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.

ident. 6.3.