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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.3.  nelle commissioni riunite VII-XI in sede referente riferita al C. 2222

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2019  [ apri ]
5.3.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I titoli conseguiti al termine del corso biennale sperimentale per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione musicale, artistica e coreutica, purché prevedano il medesimo programma e uguale numero di crediti.