Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I titoli conseguiti al termine del corso biennale sperimentale per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione musicale, artistica e coreutica, purché prevedano il medesimo programma e uguale numero di crediti.