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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.09.  nelle commissioni riunite VII-XI in sede referente riferita al C. 2222

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2019  [ apri ]
5.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme per garantire la continuità nell'erogazione dei percorsi ordinamentali nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale)

  1. In attesa dell'ampliamento, a partire dall'anno accademico 2020/21, della dotazione organica del personale delle istituzioni AFAM statali e delle istituzioni oggetto di statizzazione ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, tenuto conto della assoluta necessità e urgenza di garantire la continuità nell'erogazione di tutti i percorsi di studio relativi ai diplomi accademici di I e II livello autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica nelle predette istituzioni AFAM a decorrere dal 1o luglio 2020.