Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del personale dell'Università)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei.