Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente;
Art. 5-bis.
(Misure universitarie di regolamentazione del sistema di accreditamento di corsi di laurea con particolari attività pratiche e di tirocinio)
1. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, al fine di garantire il progressivo pieno raggiungimento degli obiettivi delineati dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del presente decreto, l'accreditamento iniziale dei corsi di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia, i quali, analogamente a quanto già previsto per i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, prevedono, per il perseguimento degli specifici obiettivi formativi e professionali indicati nel presente decreto, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge, è consentito esclusivamente secondo le tipologie di corsi di studio convenzionali o corsi di studio con modalità mista, ferma restando l'impossibilità di utilizzare la formazione on-line o blended per i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche all'accreditamento iniziale dei corsi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, classe L-24.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.