stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.11.  nelle commissioni riunite VII-XI in sede referente riferita al C. 2222

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2019  [ apri ]
2.11.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, i candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.

ident. 2.7.