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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.058.  nelle commissioni riunite VII-XI in sede referente riferita al C. 2222

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2019  [ apri ]
1.058.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria)

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 30 giugno 2020, un percorso formativo abilitante straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, di durata annuale, presso le Università, al quale possono partecipare i docenti che, per almeno due anni scolastici, anche non consecutivi, tra il 2011/2012 e l'anno scolastico in corso, abbiano svolto, in ciascun anno, almeno centottanta giorni complessivi di servizio oppure abbiano prestato servizio, senza soluzione di continuità, dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Si prescinde dal requisito di cui al primo periodo per i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e per i soggetti già ammessi a precedenti percorsi di tirocinio formativo attivo oppure precedenti percorsi formativi abilitanti speciali, che non li abbiano conclusi a seguito di maternità o per ragioni di salute.
  2. Ai fini di cui al comma 1, primo periodo, è preso in considerazione il servizio prestato nelle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, oppure nell'insegnamento di sostegno per la scuola secondaria. Ai fini di cui al comma 1, primo periodo, è altresì preso in considerazione il servizio nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, purché sia riconducibile a una delle classi di concorso di cui al primo periodo oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione. Il requisito del servizio di cui al presente comma può essere posseduto anche cumulando il servizio prestato nelle scuole statali, paritarie e nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale alle condizioni di cui al periodo precedente.
  3. Ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un unico ateneo per una sola classe di concorso, non a esaurimento, compresa tra quelle alle quali possa accedere in base ai titoli di studio posseduti.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono disciplinati:
   a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
   b) i titoli valutabili e il relativo punteggio ai fini della determinazione dell'ordine di accesso ai percorsi universitari abilitanti di cui alla lettera c);
   c) le modalità di svolgimento e i contenuti dei percorsi universitari abilitanti il cui superamento comporta l'abilitazione all'esercizio della professione docente nella relativa classe di concorso, nonché la tipologia e le modalità di svolgimento e di valutazione della o delle prove intermedie e finali e il relativo punteggio minimo;
   d) la composizione delle commissioni di valutazione delle prove di cui alla lettera c);
   e) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima, salvo quelli di cui al comma 7. Le somme riscosse ai sensi del primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   f) i contenuti del bando.

  5. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è determinato annualmente, sino a esaurimento dei partecipanti, il contingente dei posti disponibili per la frequenza dei percorsi universitari di cui al comma 1, tenuto conto anche della disponibilità ricettiva delle Università.
  6. Ciascuna Università determina l'importo dovuto dagli iscritti ai percorsi di cui al comma 1. Il predetto importo è almeno pari a quello occorrente a garantire che gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall'istituzione, dalla gestione e dalla frequenza dei percorsi universitari di cui al comma 1 siano posti integralmente a carico dei partecipanti.
  7. La partecipazione alla procedura di cui al comma 1 e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento attraverso i percorsi formativi abilitanti straordinari di cui al presente articolo non danno diritto all'impiego a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.