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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.023.  nelle commissioni riunite VII-XI in sede referente riferita al C. 2222

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2019  [ apri ]
1.023.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione appartenenti alla classe di concorso A-06 e che possiedano idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».