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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.62.  nelle commissioni riunite VII-XI in sede referente riferita al C. 2222

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2019  [ apri ]
1.62.

  Dopo il comma 18, inserire i seguenti:
  18-bis. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è sostituito dal seguente: «5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quali province e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere al massimo in due province limitrofe, anche se di regioni diverse, per le tipologie di posto messe a concorso nelle stesse, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.».

  18-ter. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è sostituito dal seguente: «5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'ambito territoriale di una delle province in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso FIT.».
  18-quater. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole «La graduatoria di merito regionale comprende» sono sostituite dalla seguenti: «Le graduatorie di merito provinciali comprendono».
  18-quinquies. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale» sono sostituite della seguenti: «Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale».
  18-sexies. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «L'ammissione al citato percorso comporta» sono sostituite dalle seguenti: «L'inserimento in ruolo conseguente alla conclusione positiva del citato percorso comporta».
  18-septies. All'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «Le graduatorie di merito regionali» sono sostituite dalle seguenti: «Le graduatorie di merito provinciali.».
  18-octies. All'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale».