Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. – (Abilitazione in tecniche della danza) – 1. L'esame sostenuto a conclusione dei bienni accademici sperimentali di secondo livello per la formazione dei docenti in discipline coreutiche attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 93, e i diplomi accademici di secondo livello in didattica delle discipline coreutiche hanno valore di esame di Stato e abilitano rispettivamente all'insegnamento nella classe di concorso A-57, Tecniche della danza classica, e nella classe di concorso A-58, Tecniche della danza contemporanea, a seconda dell'indirizzo prescelto».