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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.0202. in Assemblea riferita al C. 2222-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/12/2019  [ apri ]
7.0202.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nella Provincia di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, sono costituite, presso le istituzioni scolastiche a carattere statale e paritarie in lingua tedesca e delle località ladine sede di esami di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e presso le istituzioni scolastiche in lingua tedesca e delle località ladine nelle quali sono realizzati i corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 61, commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte per ciascuna delle due classi da sei membri interni. È in ogni caso assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta nonché delle materie che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono affidate ai commissari esterni. I presidenti sono nominati sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.».