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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.01. in Assemblea riferita al C. 2222-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/12/2019  [ apri ]
5.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente;

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale delle Accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale)

  1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-2020 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, è applicato, in caso di vacanza delle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle graduatorie nazionali di cui al comma precedente.
  3. Il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data.