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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.210. in Assemblea riferita al C. 2222-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/12/2019  [ apri ]
1.210.
approvato

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17. 1. Il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:
  «3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solamente dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401.
  3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.».

  17. 2. Le disposizioni di cui al comma 17.1. non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo antecedentemente al termine di cui al comma 17.1.