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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
8.4.
ritirato

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermi restando il valore del costo della materia prima e il valore del margine lordo così come già individuati dalla normativa vigente, il valore delle accise sui carburanti da autotrazione non può superare la somma di questi.
  Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.