stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
8.03.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in tema di sostegno alla microcogenerazione)

  1. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Gli esercenti officine costituite da impianti di microcogenerazione e non fornite di misuratori fiscali di energia elettrica adoperata possono corrispondere l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale stabilito in funzione della loro potenza elettrica nominale secondo coefficienti stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche per l'applicazione dell'imposta sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica di cui al punto 11 della Tabella A».
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del decreto di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.