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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.11. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
6.11.
inammissibile

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dalla stessa data del 1o gennaio 2020, l'imposta sulle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e il contributo al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono soppressi. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente comma, è istituita un'addizionale all'accisa sul prezzo della benzina e del gasolio da autotrazione nella misura di 0,055 euro per litro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è garantita l'invarianza del trasferimento in favore delle province delle risorse derivanti dalla soppressa imposta sulle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, nei termini di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, sulla base dei dati del gettito rispettivamente spettante alla data di efficacia delle disposizioni del presente comma. Con lo stesso decreto, in presenza di scostamenti sull'andamento delle entrate registrate nell'anno precedente per la componente di cui all'addizionale all'accisa sul prezzo della benzina e del gasolio da autotrazione di cui al presente articolo, può essere disposta la variazione della relativa aliquota in maniera da garantire l'invarianza di gettito rispetto alle entrate risultanti alla data di efficacia delle disposizioni del presente comma.