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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 58.05. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
58.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Ires e reddito di impresa)

  1. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)».
  2. All'articolo 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
  «10. L'articolo 110, comma 11, del Testo Unico delle imposte sui Redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente sino al periodo d'imposta 2014, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione, s'interpreta nel senso che, ferma la necessità della dimostrazione della concreta esecuzione di tali operazioni, la prova dell'effettivo interesse economico è in ogni caso soddisfatta quando sia provato che il prezzo di acquisto di beni dal fornitore black list è inferiore o eguale al valore di mercato del medesimo bene, intendendosi per tale quello risultante dalle quotazioni ufficiali del medesimo al momento di chiusura della contrattazione, ove esistenti. La presente disposizione si applica a tutti i rapporti impositivi non definiti con sentenza passata in giudicato o con atto amministrativo inoppugnabile, alla data della sua entrata in vigore».

  3. A decorrere dal 1o gennaio 2019 ai fini dell'applicazione dei criteri e dei limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza contenuti nel decreto ministeriale 19 novembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2009, n. 11, i contribuenti non sono tenuti all'obbligo di raccolta delle generalità dei soggetti ospitati di cui all'articolo 1, comma 5 del medesimo decreto.
  4. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 è sostituito dal seguente: «Agli effetti del presente decreto si considerano controllate:
   a) le società in nome collettivo e in accomandita semplice le cui quote sono possedute, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale fin dal 1o luglio dell'anno solare precedente quello relativamente al quale la società controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione;
   b) le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata con le quali fin dall'inizio dell'anno d'imposta relativamente al quale la società controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione sussiste, direttamente o indirettamente, il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile ed al cui capitale sociale ed al cui utile di bilancio la società controllante partecipa, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al 50 per cento, senza considerare le azioni o quote prive del diritto di voto esercitabile nelle assemblee di cui agli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis, del codice civile.»

  5. All'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile,», ovunque presenti, sono soppresse.
  6. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 164, comma 1, lettera b):
   a) le parole: «20 per cento», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro ventimila per le autovetture e gli autocaravan, euro cinquemila per i motocicli, euro duemilacinquecento per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro quattromila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro cinquecento per i ciclomotori.»;
   C) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I predetti limiti di euro ventimila e di euro quattromila sono elevati rispettivamente a ventinovemila euro e a seimila euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.».

  7. All'articolo 19-bis.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d) è inserita la seguente « d-bis) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di manutenzione, riparazione e impiego delle apparecchiature stesse è ammessa in detrazione nella misura dell'80 per cento se tali apparecchiature non sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.».
  8. Gli importi espressi in lire nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono convertiti in euro e sono arrotondati:
   a) alla decina di euro superiore, se l'importo risultante dalla conversione è inferiore a mille euro;
   b) alla centinaia di euro superiore, se l'importo risultante dalla conversione è pari o superiore a mille euro.

  9. Gli importi espressi in euro nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono arrotondati secondo i medesimi criteri di cui al comma precedente.
  10. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che assume rilievo fiscale, per i soggetti IAS adopter, anche il principio di materialità in base al quale gli elementi reddituali, non connotati del carattere della materialità, devono assumere rilievo nell'esercizio di imputazione determinato secondo i principi contabili internazionali.