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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 58.039. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2019  [ apri ]
58.039.
approvato

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Rifinanziamento interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica)

  1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, inclusi quelli a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2), è istituita una apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso al fondo, le priorità degli interventi, nonché ogni altra disposizione attuativa di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

I Relatori
58.039.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Rifinanziamento degli interventi urgenti in materia di sicurezza dell'edilizia scolastica)

  1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e di riqualificazione energetica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico, compresi gli immobili soggetti alle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2, è istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alla sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I Relatori