Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e dell'articolo 1, comma 28, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.