Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Disposizioni in materia di agricoltura)
1. I commi numero 654, 655 e 656 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppressi.
2. Nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, con esclusivo riferimento alle madri lavoratrici dipendenti e autonome del settore agricolo, le disposizioni in materia di genitorialità, assistenza servizi alla famiglia, e al lavoro familiare, relative alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui agli articoli 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 e 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono prorogate per l'anno 2020.