Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:
d-ter) le somme indicate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro annui.