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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 58.021. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
58.021.
inammissibile

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, è soppresso.
  2. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
  3. Ferma restando la disciplina statale in materia di imposta sul reddito delle società (IRES), una quota parte, nella misura dell'8,7 per cento è destinata alle regioni al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRES dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e le relative norme incompatibili.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.400,7 per il 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, per il 2020, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.