58.02.
Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.».
All'articolo 10, comma 1 del decreto-legge del 26 ottobre 2018, n. 119:
a) le parole: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019» sono sostituite con le seguenti: «Per l'anno d'imposta 2019»;
b) le parole: «Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.» sono abrogate.
All'articolo 11, comma 1, alla lettera b) del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119 sostituire le parole: «La fattura è emessa entro 10 giorni dall'effettuazione determinata ai sensi dell'articolo 6» con le seguenti: «La fattura è emessa entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 e comunque non oltre il giorno 12 del mese successivo all'effettuazione».