Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238 in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia).
1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.