stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 58.014. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
58.014.
inammissibile

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
  2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano a partire dal 1o gennaio 2020, parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza, Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
  5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.
  6. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e per i successivi anni 2021 e 2022, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dal comma 6 pari a 16 milioni di euro per il 2019, a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede come segue:
   a) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, 18 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 4 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.