Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, le parole «contratto di lavoro a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.