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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.09. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
57.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Organo di revisione economico-finanziario)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 25, alinea, le parole: «a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»;
   b) dopo il comma 25 è inserito il seguente: «25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento».

  2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, secondo i seguenti princìpi:
   a) prevedere che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale;
   b) prevedere, fermi restando i termini di scadenza dell'organo di revisione economico finanziario, che gli enti locali possano rinnovare, per una sola volta, l'incarico dell'organo medesimo per un ulteriore triennio, dandone comunicazione alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo che, in ogni altro caso, procede alla scelta dei revisori.

ident. 57.017.