Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Interpretazione autentica disposizioni in materia di emolumenti degli amministratori locali)
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferiti al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati fino a tale data secondo la normativa vigente.