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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.06. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
57.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Addizionale comunale dei diritti d'imbarco aeroportuali)

  1. Alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. A decorrere dall'anno 2018, l'addizionale è versata ai comuni di cui alla presente lettera secondo le disposizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'ANCI, nei seguenti termini di versamento: entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno eroga a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale; entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno ripartisce tra i comuni il saldo annuale degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale registrato nell'anno precedente. Il decreto di cui alla presente lettera disciplina, inoltre, le modalità di versamento delle quote di cui al periodo precedente su appositi conti correnti intestati ai singoli comuni».
  2. All'elenco n. 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato «Ministero dell'interno», le parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.