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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.018. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
57.018.
inammissibile

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti provincia)

  1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  «8-bis. L'indennità di funzione dei sindaci non può in ogni caso essere inferiore a 1.500 euro netti mensili».

  2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e percepisce un'indennità pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco»;
   b) al comma 84, le parole: «di presidente della provincia,» sono soppresse.