Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, dopo le parole: «e periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;
b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «e periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».