Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 57-bis.
(Riversamento diretto TEFA)
All'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
7-bis. Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il tributo è determinato in misura pari al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2»;
7-ter. Nel caso di pagamenti effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la struttura di cui al comma 1, dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede alla suddivisione fra Tributo/Tariffa comunale sui rifiuti e Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, riversando alla provincia ovvero alla città metropolitana il tributo di propria competenza al netto della commissione di cui al comma 5.