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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.8. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
55.8.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 comma 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, alle parole «nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero» sono sostituite le seguenti «nei settori tessile, della pelletteria, del calzaturiero e dell'occhialeria.»

  1-ter. All'articolo 1 comma 2 della legge 8 aprile 2010 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Ai fini della presente legge per “prodotto dell'occhialeria” si intende ogni elemento, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio quali: aste, minuteria, barre, frontali, ponticelli, musetti e anelle».

  1-quater. All'articolo 1 comma 5 della legge 8 aprile 2010 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Nel settore dell'occhialeria, per fasi di lavorazione si intendono: ideazione e progettazione dell'occhiale; fabbricazione di parti staccate dell'occhiale, di minuterie e di altri componenti; saldatura di componenti; trattamenti di completamento: galvanici, rivestimenti o verniciatura».