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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.13. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
55.13.
inammissibile

  All'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a supporto dell’export, all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;»;
   b) alla lettera b), dopo le parole: «banche, nazionali o estere» sono aggiunte le seguenti: «e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».