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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.09. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
55.09.
ritirato

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Istituzione di un IP fiscale per le imprese che operano sui mercati di consumo digitale non residenti o privi di stabile organizzazione nel territorio italiano)

  Al fine di rendere operativa l'imposta sui servizi digitali prevista dall'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al comma 36 della legge succitata devono depositare un indirizzo IP presso l'Agenzia delle Entrate che provvederà ad associare il relativo numero identificativo ai fini dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali.
  Ai fini dell'accertamento delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sui servizi digitali, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.