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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.022. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
55.022.
inammissibile

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Istituzione sistema di vigilanza per il TFS)

  1. È istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Con determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le condizioni al ricorrere delle quali agli intermediari di cui al comma 1 è consentita l'iscrizione al suddetto registro e in particolare:
   a) sia adottata la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata;
   b) la sede legale sia situata nel territorio della Repubblica italiana;
   c) il capitale sociale versato non sia inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
   d) l'oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di intermediazione per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   e) detta attività di intermediazione costituisca attività principale o prevalente sotto il profilo economico e organizzativo, in base a parametri individuati dalla stessa determina;
   f) gli esponenti aziendali, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci e i revisori posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal relativo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e la cui mancanza determina la decadenza dalla carica.

  3. La determina di cui al comma 2 indica altresì gli obblighi a cui devono attenersi gli intermediari di cui al comma 1 regolarmente iscritti, previsti dalle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nonché i doveri di segnalazione di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, all'articolo 5 della delibera della Banca d'Italia n. 616 del 24 agosto 2010 e all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La determina prevede inoltre che gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, così come specificati nei relativi provvedimenti di attuazione, e dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  4. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «all'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 500 mila euro annui, si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1o settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.